Legge elettorale «suscettibile di immediata applicazione». Dalla Corte costituzionale arriva il via libera al voto con l’Italicum modificato in base al pronunciamento di oggi, modello valido però soltanto per la Camera, mentre per l’elezione del Senato occorrerebbe far riferimento al cosiddetto ‘Consultellum’, vale a dire il meccanismo uscito dalla sentenza numero 1 del 2014 sempre della Consulta intervenuta sul cosiddetto Porcellum.
Se si dovesse votare oggi per la Camera quindi sostanzialmente si avrebbe un proporzionale con possibilità di premio di maggioranza per la lista che dovesse raggiungere il 40 per cento. Qualora però non venisse raggiunto questo tetto la partita finirebbe lì, in quanto non ci sarebbe più la possibilità di un secondo tempo, vale a dire un ballottaggio tra le prime due liste.
Entrando più nello specifico, il territorio nazionale viene ripartito in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali, a ciascuno dei quali viene assegnato un numero di seggi compreso tra tre e nove.
I seggi vengono distribuiti tra le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale, mentre, come detto, alla lista che dovesse ottenere il 40 per cento dei voti validi sempre su base nazionale, verrebbero assegnati 340 deputati su 630.
La ripartizione avviene nelle circoscrizioni in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto e poi nei collegi plurinominali anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.
Le liste sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati e l’elettore può esprimere fino a due preferenze di sesso diverso, tra coloro che non sono capilista. Quindi sono proclamati eletti dapprima i capilista nei collegi, i cosiddetti capilista bloccati, e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
A questo punto interviene l’altra novità fissata dalla sentenza della Consulta. Per i capilista, che contrariamente agli
altri candidati possono presentarsi in più collegi fino ad un massimo di dieci, non sarà più possibile esprimere un’opzione per un collegio piuttosto che per un altro, scegliendo così chi favorire tra i candidati che si sono piazzati alle loro spalle in base alle preferenze.
Se tuttavia decideranno comunque per la pluricandidatura, si procederà ad un sorteggio per stabilire il collegio di elezione non potendolo più scegliere, meccanismo attualmente previsto in caso di mancata opzione volontaria.
La Corte costituzionale ha infatti stabilito che «sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio non censurato nelle ordinanze di rimessione».
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