Il giudice dà ragione a La Vardera: “Non era un finto candidato”
Subito dopo le elezioni comunali di Palermo, uno dei candidati a sindaco, Ismaele La Vardera, aveva fatto parlare di sé.
Il giovane giornalista, la cui candidatura era sostenuta dal centro destra, da Noi con Salvini e da Fratelli d’Italia, dopo aver ripreso la campagna elettorale (anche con l’ausilio di telecamere nascoste), si appresta a realizzare un documentario per raccontare i retroscena della campagna elettorale.
La notizia ha fatto il giro del web, diventando virale. Alessandro Pagano, deputato della Lega, ha allora presentato un’istanza per bloccare la pubblicazione del documentario, accusando La Vardera di agire per scopi personali e di tradire gli elettori.
Pagano chiedeva di emettere urgentemente un provvedimento che “inibisca al resistente Ismaele La Vardera di utilizzare immagini riprese realizzate durante incontri privati e riservati, senza espressa autorizzazione dei soggetti ripresi“.
Ma questa istanza è stata respinta dal giudice Giulio Corsini, il quale ha emesso un’ordinanza che respinge il ricorso di Pagano, condannandolo al pagamento di 1200 euro di spese legali. Quindi, secondo il tribunale il documentario non può essere bloccato.
Premesso che l’attività di Ismaele La Vardera che viene in rilievo può essere inquadrata nella nozione di attività giornalistica, non v’è dubbio che ricorrano astrattamente i profili dell’interesse generale alla conoscenza dei retroscena legati allo svolgimento della campagna elettorale e, in linea ipotetica, il requisito della verità della notizia, non potendosi disconoscere la verità ontologica della riproduzione delle immagini e/o dei colloqui avuti dal resistente durante la campagna elettorale
E il giudice non manca di pronunciarsi sulla veridicità della candidatura di La Vardera:
Non pare sussistere la violazione dell’art. 640 c.p., giacché non v’è prova delle intenzioni asseritamente fraudolente del resistente; il quale – per quello che qui risulta – ha regolarmente partecipato alla campagna sostenendo anche delle spese documentate, i cui giustificativi sono stati allegati al fascicolo di parte