Matrimonio, ora puoi sposarti solo per “prova” | Il trucco che spopola per non rimanere sotto a un ponte
Sì al matrimonio per prova: ecco cosa dice la Corte di Cassazione riguardo ai “matrimoni mordi e fuggi” e le possibili conseguenze.
“L’amore è eterno finché dura”, un titolo che richiama l’intramontabile film di Carlo Verdone, ma anche uno spunto per riflettere sullo stato d’animo di chi pronuncia il fatidico sì sull’altare senza esserne del tutto convinto. Non è forse un pensiero che, in una generazione abituata a “provare” tutto, potrebbe estendersi anche al matrimonio?
In effetti, questa visione “sperimentale” dell’amore ha trovato spazio in una sentenza recente della Corte di Cassazione, che ha affrontato il caso di un matrimonio contratto senza una reale convinzione. Nella causa, un marito ha accusato la moglie di essersi sposata “per prova”, ossia con dubbi già presenti sulla durata del legame. Ma cosa succede se uno dei due coniugi decide di mettere fine a un’unione di cui non era certo fin dall’inizio?
Si sposano, ma lei voleva solo una “prova”: il caso portato davanti alla Cassazione
In questi giorni la Cassazione ha analizzato una situazione insolita: da quanto emerge dall’ordinanza n. 28390 della Prima Sezione Civile, il tribunale ha chiarito che chi si sposa senza essere pienamente convinto dell’unione non è obbligato a risarcire l’altra parte, nemmeno se questa si sente ferita o moralmente offesa. La libertà di rompere un legame matrimoniale è un diritto fondamentale, e il fatto di voler testare la solidità del rapporto non costituisce una base legale per danni morali o materiali.
Nel caso specifico, la moglie aveva chiesto la nullità del matrimonio religioso presso il tribunale ecclesiastico dopo soli sei mesi dalle nozze, dichiarando di aver nutrito fin dall’inizio dubbi sulla continuità della relazione. Successivamente, il marito ha cercato di ottenere un risarcimento per il presunto danno morale, sentendosi ingannato dal comportamento della moglie.
La sentenza della Corte di Cassazione sul matrimonio di prova
Nell’ordinanza del 5 novembre, la Corte di Cassazione ha chiarito che un “matrimonio di prova” non può essere considerato una motivazione valida per richiedere risarcimenti. Ogni persona ha il diritto inviolabile di interrompere un’unione senza dover risarcire l’altra parte, anche se l’intenzione di “testare” il matrimonio era presente fin dall’inizio.
La Corte ha inoltre fatto riferimento all’articolo 2 della Costituzione, che tutela i diritti fondamentali dell’individuo, e all’articolo 29, che riconosce la famiglia come una “società naturale” fondata sul matrimonio, senza imporre l’obbligo di indissolubilità. In altre parole, il matrimonio è una scelta e, come tale, può essere interrotta qualora uno dei coniugi decida di non proseguire indipendentemente dal pensiero antecedente.
In sostanza, chi decide di troncare un’unione è libero di farlo, purché rispetti le procedure di separazione e divorzio previste dalla legge.