Fermo amministrativo veicolo: la Cassazione ribalta tutto, da ora è illegittimo | Nessuno può toglierti l’auto

Fermo amministrativo veicolo
Fermo amministrativo – moralizzatore.it

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito quando un fermo amministrativo risulta illegittimo e, dunque, non valido.

Il fermo amministrativo è una delle esperienze più frustranti che un contribuente possa affrontare: vedersi sottrarre un veicolo, magari proprio quello che serve per andare al lavoro o per esigenze quotidiane, può sembrare un’ingiustizia difficile da digerire.

Spesso, le persone si trovano a dover fare i conti con una procedura che sembra implacabile, senza sapere se e come possano difendersi. Eppure, in molte occasioni, il fermo amministrativo può rivelarsi illegittimo, come ha recentemente confermato una sentenza che ha ribaltato tutto ciò che credevamo fosse la norma.

La buona notizia è che, da oggi, ci sono nuove possibilità per chi si trova in questa situazione: la legge sta cambiando, e ora c’è la speranza di poter recuperare ciò che sembrava perduto.

Quando un fermo amministrativo è illegittimo

La recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bari segna un’importante vittoria per i contribuenti italiani, stabilendo che il fermo amministrativo su un veicolo è illegittimo se emesso da un ufficio diverso da quello competente per il domicilio fiscale del contribuente.

La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale, culminata il 30 ottobre 2024, e ribalta la prassi che consentiva alle agenzie di riscossione di emettere provvedimenti senza rispettare le norme sulla competenza territoriale. La Corte ha confermato che il fermo deve essere emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente, come stabilito dal d.P.R. n. 600/1973. Vediamo nel dettaglio il caso, e come può il contribuente avvalersi di questa illegittimità.

Fermo amministrativo veicolo
Veicolo sottoposto a fermo amministrativo – moralizzatore.it

Fermo amministrativo in un Comune diverso: cosa fare

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Bari, n. 2144/2024, ha chiarito un aspetto fondamentale: il fermo amministrativo non può essere emesso da un ufficio qualsiasi, ma deve essere competenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che si trova nella stessa zona in cui risiede il contribuente, cioè quella in cui ha il suo domicilio fiscale. Dunque, se l’ufficio che emette il fermo non è quello corretto, l’intero provvedimento è da considerarsi illegittimo.

Questa decisione si basa su una regola chiara: ogni atto impositivo, compreso il fermo amministrativo, deve provenire dall’ufficio competente territorialmente. In pratica, se il fermo è stato emesso da un ufficio che non ha la giurisdizione sulla zona del contribuente, questo diventa nullo, come nel caso di un cittadino di Bologna a cui era stato notificato un fermo da un ufficio di Bari.

Quindi, cosa fare se si riceve un fermo amministrativo da un ufficio incompetente? La risposta è semplice: si può impugnare il provvedimento. Chi si trova in una situazione simile può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che ha il compito di esaminare il caso e, se il fermo risulta illegittimo, annullarlo.

Importante è avere la documentazione che provi il proprio domicilio fiscale, così da dimostrare l’incompetenza territoriale dell’ufficio che ha emesso il fermo. Se questa prova viene fornita correttamente e non viene contestata dall’Agenzia delle Entrate, il fermo amministrativo è destinato a cadere.